Nuove “riforme” del processo civile: la testimonianza scritta

Si è discusso molto della testimonianza scritta prevista dagli articolo 257 bis c.p.c. e dall’art. 103 bis delle disposizioni di attuazione; probabilmente l’uso che se ne farà sarà molto limitato.
In primo luogo quella di ordinare la testimonianza scritta è una facoltà del giudice che valuta le circostanze della causa e sente le parti. Inoltre, secondo l’art. 103 bis, le risposte vanno firmate dal teste senza lasciare spazi vuoti e tali sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. Già mi immagino (inutile sforzo di fantasia probabilmente) la fila di testi davanti all’apposito ufficio della cancelleria con i cancellieri (i segretari comunali neanche li consideriamo ed i notai, contrariamente a quanto scrivono alcuni autori, non sono menzionati dalla legge) che diventano matti con questi moduli probabilmente mal compilati (se la testimonianza è genuina) o da compilare (……. dottò mi spiega cosa devo scrivere ?), oppure le schiere di segretarie degli avvocati delle parti che hanno richiesto la prova che accompagnano i testi a svolgere l’adempimento ………….

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