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La tassazione dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile

Nel complesso scenario di una separazione o di un divorzio, la tematica degli assegni di mantenimento e degli assegni divorzili emerge come punto nevralgico sia per il benessere dei figli che per l’equilibrio finanziario delle parti coinvolte. Un aspetto a volte trascurato è quello riguardante la tassazione di questi assegni le cui ramificazioni meritano un’analisi dettagliata.

L’assegno di mantenimento per i figli

Per iniziare, l’assegno di mantenimento destinato ai figli – che viene percepito dal coniuge collocatario o dai figli maggiorenni direttamente qualora previsto – è esente dall’imposizione fiscale, rappresentando una necessaria provvista di risorse per garantire il loro sostentamento, assimilabile agli alimenti. Tuttavia, chi paga tale assegno non può dedurre l’importo dal proprio reddito imponibile (v. l’articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986).

L’assegno divorzile una tantum, l’assegno periodico divorzile e l’assegno di mantenimento per i coniuge

Se l’assegno divorzile viene erogato come somma una tantum, esso non si cumula con il reddito e non è quindi soggetto a tassazione (v. l’articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986).

Invece, l’assegno mensile divorzile e quello di mantenimento al coniuge viene assimilato a un reddito di lavoro per chi lo riceve, e deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi. Questa somma concorre a formare il reddito complessivo del beneficiario. Chi versa l’assegno periodico invece può dedurre le some erogate.

La deducibilità per i forfettari

In merito alla deducibilità un discorso a parte deve essere fatto nel caso dei cosiddetti contribuenti forfettari, ovvero dei soggetti titolari di partita IVA che soddisfano i requisiti previsti e aderiscono al regime agevolato scontando in questo modo una imposta sostitutiva all’IRPEF.

Le somme versate dai contribuenti forfettari a titolo di assegno divorzile o di mantenimento per il coniuge non sono mai deducibili in quanto essi non sono soggetti all’imposta IRPEF ma devono versare in realtà un’imposta sostitutiva.

Cosa accade quando l’assegno periodico per il coniuge o l’ex coniuge non viene versato ?

Un tema delicato si presenta quando l’assegno di mantenimento non viene versato o viene versato solo parzialente. Il Fisco fa riferimento al titolo giuridico che stabilisce l’importo dell’assegno, come una sentenza di separazione o divorzio oppure un provvedimento di omologa delle condizioni di separazione. In caso di inadempimento totale o parziale da parte del soggetto obbligato è quindi prudente per il beneficiario dell’assegno, mettere formalmente in mora il coniuge o l’ex coniuge per il mancato pagamento, ottenendo così una prova dell’inadempimento. Questo consentirà di dimostrare all’amministrazione fiscale la mancata percezione dell’assegno, escludendo l’obbligo del pagamento delle relative imposte. Le imposte restano ovviamente dovute per la quota che si è percepita, che comunque si cumula al reddito imponibile.

Si evidenzia l’importanza di una chiara comprensione delle implicazioni fiscali legate agli assegni di mantenimento e divorzili. Una consapevolezza dettagliata di questi meccanismi è fondamentale per evitare di incorrere in complicazioni burocratiche e purtroppo anche sanzioni.

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