Avvocato a Roma, Famiglia, Successioni, Persone, Civile

Notificazione non perfezionata per causa non imputabile al richiedente

Principio di diritto:

In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass. S.U. n. 17352 del 2009; Cass. n. 586 del 2010; n. 586 del 2010; n.6846 del 2010; n.21154 del 2010; n. 26518 del 2011; n. 4842 del 2012; n. 18174 del 2012; n. 20830 del 2013), tempi che le SU di questa Corte, con sentenza n. 14594 del 2016 hanno precisato non poter superare il limite pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. n. 19059 del 2017; n. 11485 del 2018).

 

[spreaker type=player resource=”episode_id=16060654″ width=”100%” height=”200px” theme=”light” playlist=”false” playlist-continuous=”false” autoplay=”false” live-autoplay=”false” chapters-image=”true” episode-image-position=”right” hide-logo=”false” hide-likes=”false” hide-comments=”false” hide-sharing=”false” ]

Skip to content