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Convivenza di fatto e quiescenza dell’assegno divorzile

La convivenza di fatto, intesa come rapporto stabile e duraturo di convivenza, fa venire meno il presupposto del diritto all’assegno divorzile poiché rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale. Tuttavia il diritto all’assegno divorzile entra in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto.
 
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