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Il tempo della notifica a mezzo PEC

E’ valida la notifica a mezzo PEC eseguita fuori dagli orari previsti all’art. 147 c.p.c. ?

Alcuni mesi fa mi posi il problema dell’applicazione dell’art. 147 cpc (tempo delle notificazioni) al caso della notifica a mezzo PEC. E’ ad esempio valida e tempestiva la notifica avvenuta alle 22,00 dell’ultimo giorno utile di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo.  L’articolo 147 c.p.c. questione è stato riscritto con la legge 263 del 2005 e quindi non risale al Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 144.

La ratio dell’art. 147 c.p.c. è chiara.

La norma è stata scritta per evitare che in certi orari piombi l’UG a casa del destinatario dell’atto. Tale necessita di tutela è a mio avviso presente se consideriamo che l’indirizzo di PEC rappresenta a tutti gli effetti un domicilio informatico (domicilio nel senso dell’art. 139 cpc) e che ricevere la notifica di un precetto o di una citazione, in certi orari sul proprio computer, potrebbe procurare al destinatario identico turbamento di una notifica tradizionale (e forse anche maggiore, in quanto il ricevimento non è mediato dall’UG che spesso rassicura la parte sul contenuto ed il significato dell’atto notificato).

Ai sensi dell’art. 47 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., se la parte interessata lo richiede, deve essere inserita l’indicazione dell’ora nella quale la notificazione è stata eseguita. Nel caso della notifica dell’avvocato a mezzo PEC l’ora viene indicata dallo stesso sistema. La notifica dell’avvocato si perfeziona esclusivamente con la ricevuta di accettazione e consegna.

Conclusi le mie riflessioni con la convinzione che per stare tranquilli sarebbe stato preferibile notificare entro gli orari del 147 c.p.c., e cioè dalle ore 7,00 alle ore 21,00.

Secondo quanto riferisce il collega Rudi, il Ministro Orlando ha risolto il problema del tempo delle notifiche telematiche, chiarendo con decreto (che contiene altri importanti provvedimenti per la cui lettura vi rimando al sito dell’Avv. Rudi), che l’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche telematiche in proprio, le quali potranno pertanto quindi effettuarsi solo dalle 7 alle 21.

Non risulta però ancora chiara la sorte delle notifiche eseguite fuori del tempo stabilito dall’art. 147 c.p.c. . Attendiamo di leggere il testo del DL quando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Sul punto un ulteriore spunto di riflessione.

Il destinatario della notifica tradizionale eseguita fuori degli orari del 147 c.p.c. può legittimamente rifiutare di ricevere l’atto, impedendo quindi il perfezionamento dell’attività di notificazione. Sul punto due precedenti.

L’irregolarità formale della notificazione, in quanto eseguita oltre l’orario  consentito dall’art. 147, c.p.c., il quale è posto a tutela dell’interesse al riposo del destinatario della notificazione e delle altre persone che possono ricevere l’atto in sua vece, può essere fatta valere esclusivamente dal soggetto nel cui interesse detto limite è stabilito, mediante il legittimo rifiuto di ricevere l’atto, con la conseguenza che, ove l’atto sia stato accettato, l’irregolarità della notificazione non impedisce il completamento del procedimento di notificazione, con la realizzazione della legale  ed effettiva conoscenza dell’atto e della costituzione del rapporto giuridico processuale. (Cons. Stato, Sez. IV, 05/05/1997, n.476).

La notificazione eseguita al di fuori degli orari indicati dalla norma è affetta da nullità relativa (C., S.U., 946/1954; C. 2110/1972).

Ebbene, se Tizio programmasse il suo server DNS in maniera che la casella di PEC impostata sul proprio dominio non possa ricevere email certificate oltre gli orari previsti dall’art. 147 c.p.c.,  e magari in modo che in automatico spedisca comunicazione di rifiuto di accettazione della notifica (ammesso e non concesso che ciò fosse possibile in concreto), la notifica via PEC inviata alle 21,01 dell’ultimo giorno utile sarebbe valida ?

Oppure – più semplicemente – può il destinatario di una notifica a mezzo PEC inviare al mittente della stessa, ovvero all’agente notificatore, legittima dichiarazione di rifiuto della notifica perchè eseguita fuori degli orari stabiliti dall’art. 147 c.p.c. ?

Infine, la nullità può essere eccepita in giudizio oppure è necessario – affinchè la notifica sia dichiarata nulla – che essa sia stata preventivamente rifiutata dal destinatario ?

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