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Patrocinio a spese dello Stato: aggiornamento dei limiti di reddito

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto che aggiorna i limiti di redditto per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il limite è stato fissato in euro 12.838,01.

Per informazioni su come accedere al patrocinio a spese dello stato .

  • Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01.
  • Altro requisito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere (art. 122 T.U.S.G.).
  • Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.
  • Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato ha una grande rilevanza sociale in quanto consente alle persone meno abbienti di difendersi in giudizio con un avvocato che altrimenti non avrebbero la possibilità di pagare.

Ritengo sia opportuna una revisione dei criteri di ammissione inserendo degli elementi di progressività legati al reddito dei richiedenti. Accade infatti molto spesso che persone che superino di poco la soglia di legge non possano accedere al beneficio, con conseguente rinuncia a far valere in giudizio le proprie ragioni. In effetti un reddito di euro 12.838,01 corrisponde circa 1069,01 euro mensili. Se consideriamo il costo di un affitto resta ben poco per poter fare fronte alle esigenze primarie, figuriamoci per pagare le spese di un avvocato.

Sarebbe quindi opportuno modificare la norma stabilendo una fascia di reddito per il quale le spese per l’assistenza dell’avvocato siano totalmente a carico dello Stato e vari scaglioni legati al reddito che prevedano un contributo dello Stato in misura percentuale.

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