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Privacy e processo civile in materia di famiglia

Sul tema della ammissibilità nel giudizio civile dei dati acquisiti senza il consenso dell’interessato ed in violazione della privacy si segnala un’interessante sentenza del Tribunale Civile di Roma, 15/01/2016, Sez. I, Pres. Dott.ssa Franca Mangano, Rel. Dott.ssa Silvia Albano.

In tema di addebito della separazione per violazione dell’obbligo di fedeltà la produzione come prova di un CD rom contenente una registrazione presa senza il consenso dell’interessato è legittima ai sensi dell’art 24 del codice della privacy in quanto tale prova viene utilizzata per far valere un diritto nel processo. Deve infatti reputarsi di rango costituzionale anche il diritto dell’individuo alla difesa in giudizio, nella medesima misura in cui lo è il diritto alla riservatezza, come diritto fondamentale della persona.
La facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali va tuttavia esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza, sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, e le esigenze di difesa. (Conf. Cass. Sent. n. 3358 del 11.2.2009).

Si segnalano anche:

Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, Sent. del 27-07-2016

Pretura Trapani, 20/03/1993, Foro it. 1994, I,2575

Ordinanza C. 22677/2016

Tribunale di Larino, 9 agosto 2017, n. 398, pubblicata su Famiglia e Diritto n. 10/2018 pag. 899 s.s. con nota di Maria Luisa Nitti.

In questa ultima pronuncia i dati sensibili rappresentati da immagini che descrivevano le abitudini sessuali di una delle parti, prodotte in giudizio allo scopo di provare la domanda di addebito della separazione, in quanto tali, sono soggetti alla disciplina dettata dall’art. 26 codice della privacy, con la conseguente inutilizzabilità dei medesimi in difetto della prescritta autorizzazione del Garante.

Successivamente all’entrata in vigore del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), la questione della utilizzabilità dei dati personali ai fini di giustizia assume una più chiara connotazione alla luce del considerando 52,

(52) La deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali dovrebbe essere consentita anche quando è prevista dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, laddove ciò avvenga nell’interesse pubblico, in particolare il trattamento dei dati personali nel settore del diritto del lavoro e della protezione sociale, comprese le pensioni, e per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta, la prevenzione o il controllo di malattie trasmissibili e altre minacce gravi alla salute. Tale deroga può avere luogo per finalità inerenti alla salute, compresa la sanità pubblica e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l’economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell’ambito del regime di assicurazione sanitaria, o a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. La deroga dovrebbe anche consentire di trattare tali dati personali se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale.

dell’art. 9 lettera f)

Articolo 9
Trattamento di categorie particolari di dati personali 1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati  REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Garante per la protezione dei dati personali biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. (C51)
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: (C51, C52)

…….

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

ed infine della disciplina del cosiddetto diritto all’oblio, che prevede una deroga proprio ai fini dell’accertamento, esercizio e della difesa di un diritto in sede giudiziaria (v. considerando 65 e art. 17 comma 2 lettera e) ).

Il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato in passato su questo tema. Con provvedimento del 13/12/2005 (mass. Dir. famiglia 2007, 1, 175) stabiliva quanto segue:

 In seno al giudizio di separazione personale tra coniugi, qualora il marito esibisca al Tribunale materiale pertinente, specifico ed inequivoco, raccolto da investigatori privati autorizzati da lui ingaggiati e comprovante la reiterata violazione, in privato ed in pubblico, da parte della moglie, del dovere di fedeltà coniugale, non è da lui violata alcuna norma od alcun principio della normativa di cui alla l. 31 dicembre 1996 n. 675, al d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, alla l. 7 dicembre 2000 n. 397 ed al codice civile: il marito, infatti, nulla commette di illecito se fa valere in sede giudiziaria la violazione di un suo diritto utilizzando dati personali sensibili della moglie, strettamente pertinenti alla causa ed all’oggetto del processo e non eccedenti né le finalità di quest’ultimo, né i limiti cronologici necessari al loro perseguimento, restando impregiudicata la valutazione discrezionale dell’A.g. in ordine alla validità, all’efficacia ed alla pertinenza e rilevanza, in causa, dei dati personali sensibili prodotti.

Da ultimo la Cassazione civile sez. lav., 29/09/2022, n.28398 ha deciso quanto segue:

L’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall’altra e, pertanto, di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio.

Diritto & Giustizia 2022, 30 settembre (nota di: Mario Scofferi)
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