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Recupero crediti: deducibilità delle perdite sui crediti

Recupero crediti: deducibilità delle perdite sui crediti commerciali

La base normativa della materia della deducibilità delle perdite sui crediti commerciali è rappresentata dell’articolo 101, comma 5 del TUIR. L’articolo 101 stabilisce che le perdite sui crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.

La base normativa della materia è l’articolo 101, comma 5 del TUIR. L’articolo 101 stabilisce che le perdite sui crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.

La Circolare n. 26/2013 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti

Con riferimento alle perdite su crediti determinate internamente attraverso un procedimento di stima, la Circolare n. 26/2013 dell’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti.

La “definitività” della perdita ai fini della deducibilità dei crediti

Secondo la Circolare, la “definitività” della perdita,

può essere verificata solo in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria.

Tale situazione può senz’altro essere verificata in presenza di un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore, ovvero in caso di denuncia di furto d’identità da parte del debitore ex articolo 494 del codice penale o nell’ipotesi di persistente assenza del debitore ai sensi dell’articolo 49 del codice civile.

Elementi di prova ai fini della deducibilità della perdita

Al di fuori delle predette ipotesi, possono considerarsi come sufficienti elementi di prova ai fini della deducibilità della perdita, tutti i documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l’infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva.

L’infruttuosa attivazione delle procedure esecutive nei confronti di un ente pubblico, peraltro non assoggettabile a procedure concorsuali, non è da sola sufficiente a dimostrare l’impossibilità futura di recuperare il credito. (cfr. risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 2009).

Un altro utile elemento di prova, a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell’impossibilità di adempiere per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l’instaurazione di procedure esecutive.
Al riguardo, possono essere tenute in considerazione le lettere di legali incaricati della riscossione del credito (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 3862 del 16 marzo 2001) o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti di cui all’articolo 115 del TULPS in ipotesi di mancato successo nell’attività di recupero, sempre che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell’attività di recupero, l’attività svolta per recuperare tale credito e le motivazioni per cui l’inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore.

Crediti commerciali di modesto importo

Infine, ricorda la Circolare, in ipotesi di crediti commerciali di modesto importo, fatto salvo quanto di seguito precisato in ordine alla nuova disciplina, si può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali. Ciò in considerazione del fatto che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori costi (cfr. risoluzioni ministeriali n. 189 del 17 settembre 1970 e n. 124 del 6 agosto 1976 e risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-00570 del 5 novembre 2008).

Recupero crediti: antieconomicità dell’azione

In tali casi, in particolare, l’antieconomicità della prosecuzione nella riscossione del credito deve considerarsi verificata ogni volta in cui i costi per l’attivazione delle procedure di recupero risultino uguali o maggiori all’importo del credito da recuperare.
Ai fini della verifica della menzionata condizione di antieconomicità delle operazioni di riscossione, il costo delle attività di recupero riferibile ad un determinato credito deve risultare in linea con i prezzi mediamente praticati sul mercato, che possono essere desunti dalla comparazione di più preventivi rilasciati da soggetti operanti nel settore del recupero crediti. Inoltre, ai fini della valutazione di antieconomicità del recupero, è necessario tener conto anche dei costi di gestione interni all’impresa del creditore (se desumibili dalla contabilità industriale).

In conclusione, una volta dimostrata l’antieconomicità dell’azione di recupero secondo i criteri sopra specificati, risulta sufficiente, ai fini della deducibilità della perdita ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, la semplice evidenza che il creditore si sia attivato per il recupero del credito (a titolo esemplificativo, raccomandate con ricevuta di ritorno mediante le quali si sollecitava il pagamento).

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