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La mediazione civile

Il questo articolo parlerò della mediazione civile, dei suoi vantaggi per le parti, delle agevolazioni fiscali previste dalla legge e delle sanzioni in caso di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento, anche alla luce delle novità introdotte dalla riforma Cartabia della giustizia civile.

Mediazione civile obbligatoria o facoltativa

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 28/201o e successive modificazioni la mediazione civile è obbligatoria quando la controversia tra due o più parti abbia ad oggetto:

• diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.)

• divisione e successioni ereditarie

• patti di famiglia

• locazione e comodato

• affitto di aziende

• risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria

• diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità

• contratti assicurativi, bancari e finanziari

• condominio

• associazione in partecipazione

• consorzio

• franchising

• contratti d’opera, di rete, somministrazione

• società di persone

• subfornitura

In tutti questi casi il tentativo di risolvere la controversia con la procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

E’ obbligatoria anche la mediazione civile delegata. Quando il giudice, anche in appello, dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, lo stesso procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La mediazione è invece facoltativa in tutti gli altri casi aventi ad oggetto diritti disponibili.

I vantaggi della mediazione civile

La mediazione civile è un metodo di risoluzione delle controversie molto efficace con numerosi vantaggi rispetto ad una causa. In particolare, la mediazione civile è un procedimento rapido che prevede una durata massima di tre mesi ed è anche più economico rispetto ad un giudizio ordinario o ad un arbitrato. E’ importante scegliere un avvocato che creda molto nei vantaggi della mediazione civile.

La riservatezza è un altro vantaggio significativo della mediazione civile, poiché le parti e il mediatore sono vincolati alla riservatezza e non possono divulgare informazioni sul caso trattato. In particolare il mediatore e’ tenuto alla riservatezza anche nei confronti delle altre parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo il consenso alla divulgazione dalla parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

La mediazione è anche un procedimento semplice e informale, non essendo un processo ma un incontro tra le parti. Il mediatore non è chiamato a giudicare, ma soltanto ad aiutare le parti a raggiungere un accordo che loro stesse hanno contribuito a formare nel corso dell’incontro. In questo modo, il procedimento di mediazione può contribuire a ridurre le conflittualità tra le parti e facilitare l’identificazione di soluzioni innovative.

Inoltre, la mediazione rappresenta una scelta esente da rischi, poiché in caso di disaccordo, le parti mantengono il diritto di ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie (giudizio ordinario o arbitrato).

I vantaggi fiscali

Il procedimento di mediazione civile offre vantaggi fiscali. Atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo nonché da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. A partire dall’entrata in vigore della riforma Cartabia il verbale contenente l’accordo di mediazione che abbia un valore fino a 100.000 euro è esente dal pagamento dell’imposta di registro, altrimenti la stessa è dovuta per la parte eccedente tale importo.

Quando è stato raggiunto l’accordo di conciliazione, viene riconosciuto alle parti un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione, fino a concorrenza di euro 600.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità e quando essa è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro 600.

Questi crediti di imposta sono però soggetti a limiti temporali e di importo. La parte può infatti utilizzarli nell’importo limite di 600 euro per procedura e nell’importo limite di 2.400 euro all’anno per le persone fisiche e di 24.000,00 euro per le persone giuridiche.

Viene riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro 518,00.

Altri incentivi e le sanzioni

La riforma Cartabia sulla giustizia civile, la cui entrata in vigore è stata anticipata al 28 febbraio (si applica ai procedimenti instaurati a partire dal primo marzo), prevede inoltre altri interventi per incentivare il ricorso a questa modalità di risoluzione alternativa delle controversie.

E’ stata limitata la responsabilità dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, in caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione, ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

Sono state aggravate le sanzioni in caso di mancata partecipazione con segnalazione alla Corte dei Conti e alle autorità di vigilanza quando oggetto del’ provvedimento del giudice è un’amministrazione pubblica.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non abbia partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. In tal caso, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Resta ovviamente in vigore la previsione del primo comma dell’art. 12 bis del D.lgs. 28/2010, secondo il quale dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Foto di Tim Gouw su Unsplash

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