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L’ascolto del minore nei casi di separazione e divorzio

Nelle situazioni delicate di separazione e divorzio, la tutela del benessere e dell’interesse del minore è di fondamentale importanza. La legge italiana riconosce il diritto del minore di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Questo principio trova fondamento nell’articolo 315 bis comma 3 c.c.. L’art. 473 bis.4 c.p.c. stabilisce che il minore, a partire dall’età di dodici anni o anche in età inferiore se capace di discernimento, è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.

L’ascolto non è un atto formale e sterile ma si deve svolgere in un ambiente di riservatezza e serenità, garantendo sempre il benessere psicologico del minore. Il giudice, assistito da esperti e ausiliari, ha il compito di condurre l’ascolto. Dell’ascolto del minore deve essere effettuata la registrazione audiovisiva oppure, se ciò non sia possibile, deve essere redatto un verbale dettagliato.

Il processo di ascolto richiede una preparazione accurata. Prima di procedere, i temi oggetto dell’ascolto devono essere indicati ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale. Questi possono proporre ulteriori argomenti e temi di approfondimento. Il giudice deve inoltre informare il minore sulla natura del procedimento e sugli effetti dell’ascolto, garantendo che il minore sia a conoscenza di tutto ciò che accadrà.

L’art. 473 bis.6 c.p.c. prevede che nel caso in cui il minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice ha il dovere di procedere all’ascolto senza ritardo, cercando di comprendere le cause del rifiuto e eventualmente disporre l’abbreviazione dei termini processuali. Lo stesso procedimento viene seguito quando vengono segnalate condotte di un genitore che possono ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con i nonni sia in linea diretta che collaterale nonché con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

La legge italiana sottolinea l’importanza di ascoltare il minore, considerando le sue opinioni rispetto alla sua età e grado di maturità. Tuttavia, il giudice ha la facoltà di non procedere all’ascolto, motivando adeguatamente il provvedimento, se esso è in contrasto con l’interesse del minore, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest’ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.

In conclusione, l’ascolto del minore nei casi di separazione e divorzio è in alcuni casi fondamentale per assicurare il suo benessere e garantire la tutela del suo primario interesse nelle decisioni che lo riguardano. La legge italiana ha messo in atto una serie di norme e procedure atte a garantire che questo diritto sia rispettato anche nell’ambito del processo di famiglia.

Foto di 🇸🇮 Janko Ferlič su Unsplash

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