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Aspetti privatistici della tutela dell’ambiente negli Stati Uniti: il tort of nuisance, di Mario Sabatino (1998)

Pubblico un mio vecchio articolo del 1998 e di cui avevo perso ogni traccia. M.S.

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Aspetti privatistici della tutela dell’ambiente negli Stati Uniti: il tort of nuisance

Mario Sabatino (1998)

Sommario: § 1. Il significato di nuisance; § 2. Public e private nuisance; § 3. Due antichi casi divenuti paradigmatici: il William Aldred’s Case (1611) ed il St. Helen Smelting Co. v. Tipping (1863); § 4. a) La sostanzialità del danno; § 5. b) Le anticipatory nuisances; § 6. c) La continuità dell’evento lesivo; § 7. Due casi interessanti: Boomer v. Atlantic Cement e Spur Industries v. Del E. Webb Development; § 8. Il ragionevole uso della terra; § 9. L’onere della prova

§ 1. Il significato di nuisance.

Nella dottrina angloamericana esiste la generale convinzione che non sia possibile dare una esatta e completa definizione di nuisance. Il 2d Restatement al § 821 A precisa che la parola nuisance è usata per indicare sia la public nuisance (§ 821 B) che la private nuisance (§ 821 D) e poi procede alla definizione di queste due categorie. Noi definiamo la nuisance come procurata interferenza o fastidio al libero uso e godimento della terra.

La tutela contro l’interferenza all’uso e godimento della terra nasceva nel periodo tra il XII ed il XIII secolo. Prima era riconosciuto solo il diritto di agire contro la completa privazione ad un uomo della sua proprietà (disseisina), e quello di agire contro gli ingressi indesiderati nella terra (transgressio vi et armis o trespass).

I primi casi di nuisance vanno compresi in quattro classi: 1) interferenza con una varietà di attività agricole come ad esempio al pascolo del bestiame o al pasto dei suini; 2) ostruzione dei passaggi; 3) fastidio causato dal funzionamento dei mulini ad acqua; 4) interferenza nel diritto di tenere fiere o mercati (1).

Perché vi fosse azione, una nuisance doveva essere il risultato di iniuria (legal injury) e damnum (material damage)(2). Questi concetti furono distinti da Bracton (3) che così scrisse: <iniuria è l’omne quod non iure fit>>.

Tutto ciò che fosse eretto, compiuto, costruito all’esterno del terreno in uso e godimento di un soggetto e che interferisse in tale uso e godimento garantito dalla seisina, era illecito: si sancì il divieto di svolgere sulla propria terra attività che potessero nuocere al vicino. Il diritto della seisina fu uno dei primi ad essere legalmente protetti, e le Corti dibatterono animatamente sui concetti di damnum ed iniuria.

Ancora nel 1600 non era completamente chiaro in che cosa consistesse il diritto della seisina e quali fossero i suoi limiti. Soltanto dopo i commenti di Blackstone e di Coke al William Aldred’s Case(4), con la formulazione della regola sic utere tuo ut alterum non laedas, si circoscrisse la seisina entro limiti precisi.

§ 2. Public e private nuisance.

Il 2d Restatement al § 821 A afferma che i tipi di nuisance sono due: la public nuisance e la private nuisance.

La public nuisance riguarda la tutela di diritto pubblico. All’inizio questo mezzo di tutela trovava la sua collocazione esclusivamente nella criminal law. Nel XVI secolo fu introdotta la possibilità di agire per public nuisance da parte di un privato che avesse sofferto uno special damage, in ciò distinto e speciale rispetto a quello subìto dalla comunità nel suo complesso.

La limitazione allora imposta ha ancora valore; la public nuisance è inserita nella criminal law (§ 821 B) ed il risarcimento dei danni è pure oggi limitato a coloro che possano dimostrare uno special damage (§ 821 C).

Questa precisazione è d’obbligo perché uno dei rilievi che vengono fatti al tort of nuisance come efficiente mezzo per la tutela dei valori ambientali si basa sui problemi che pone la public nuisance in tema di legittimazione ad agire. Solo il Procuratore Generale od il local prosecutor possono agire in giudizio contro gli autori di una public nuisance se non si verifica uno special damage. E’ un dato acquisito dall’esperienza che i giudici siano piuttosto esitanti nel colpire le lobbies industriali (5) le cui attività, molto spesso, hanno la maggiore incidenza sull’inquinamento ambientale.

La private nuisance è la tutela privatistica contro la lesione dell’interesse all’indisturbato e libero godimento della terra; sin dalle origini essa ha carattere di tort e tale è rimasta. E’ un tort che si riferisce alla terra e l’azione dell’attore deve essere sempre fondata sul suo <<interest in land>> (821 D e 821 E).

Anche se talvolta è stato fatto (6), non si applica la nuisance law al di fuori di questi due ambiti.

Oggetto del nostro studio è la private nuisance.

§ 3. Due antichi casi divenuti paradigmatici: il William Aldred’s Case (1611) ed il St. Helen Smelting Co. v. Tipping (1863).

Il William Aldred’s Case (7) ed il St. Helen Smelting Co. v. Tipping (8) sono due casi paradigmatici nella common law of torts. Dal primo si è tratta la regola sic utere tuo ut alterum non laedas, nel secondo la balance of utilities doctrine ha trovato il suo primo fondamento.

Ancora nel 1600 non era chiaro in che cosa consistesse e quali fossero i limiti del diritto naturale della seisina. Chiarificatore in tal senso fu l’intervento di Sir Edward Coke che scrisse un Report sul William Aldred’s Case.

I termini della controversia erano semplici. L’attore intraprese un’action upon the case contro il proprietario di un fondo confinante che aveva costruito un porcile in un punto molto vicino alla sua casa. Il porcile, secondo quanto veniva asserito dall’attore, rendeva l’aria irrespirabile e toglieva luce alla casa.

Le formulazioni attrici furono considerate fondate al Norfolk Assizes ed il giudice stimò il danno. Il convenuto, chiaramente non contento della decisione, si appellò al King’s Bench rilevando che:

1) l’aria maleodorante non costituiva damnum per l’attore poiché <>;

2) l’ostacolo al passaggio della luce migliore era consentito dalle consuetudini locali;

3) la costruzione della <> era necessaria per la sustenace of man e quindi aveva una utilità sociale.

Mettendo da parte gli aspetti pittoreschi del caso, che comunque riproducono un quadro abbastanza fedele di quel periodo storico, ci sembra opportuno concentrare l’attenzione sul terzo rilievo del convenuto. Questo infatti pone una pietra miliare lungo il percorso che conduce alla nuisance dei giorni nostri: mai prima, un convenuto si era così esplicitamente appellato alla social utility come difesa contro un’azione per nuisance. Questo fatto basterebbe di per sé a fare del William Aldred’s Case un monumento della common law(9).

Di certo non meno importanti e famose furono le decisioni della Corte che, rigettando tutti i rilievi dell’appellante, confermò la sentenza e contemporaneamente diede due statements fondamentali.

In primis fu stabilito che i danni puramente estetici erano fuori del campo di azione della nuisance law; quindi fu fissato il principio per cui poteva esservi azione solo se il danno fosse pertinente ad un elemento necessario (necessity) come, per esempio, l’aria sana o la luce. Della questione sul quando ricorresse la necessity era investita la Corte.

Nel secondo major statement fu delineata la regola sic utere tuo ut alterum non laedas.

La regola rispondeva direttamente all’affermazione del convenuto secondo cui l’utilità sociale giustificava alcune interferenze nella proprietà altrui. La Corte rigettò esplicitamente questa difesa così dicendo: <<>sic utere tuo ut alterum non laedas>>.

Il significato della sic utere tuo è notevole: la libertà del singolo al godimento ed uso della terra finisce dove inizia la libertà altrui e quindi un soggetto ha il diritto di compiere sul proprio fondo tutte le attività che vuole, con il limite di non procurare fastidio agli altri. Unico temperamento a questa norma veniva dato dal requisito della necessity del danno, ossia dal fatto che esso doveva essere pertinente ad una necessità – come l’aria salubre o la luce – e non al capriccio o a elementi di secondaria importanza.

Rimangono da esaminare altri due punti “minori” della decisione: per prima cosa la Corte non discusse neppure l’argomentazione del convenuto per cui il cattivo odore dei maiali fosse il minimo che si dovesse sopportare, pur essendo quella del grado di fastidio una questione inerente alla nuisance. Ancora oggi l’entità del fastidio rilevante ai fini della soccombenza del convenuto è una difficoltà concettuale della private nuisance; la Corte non si pronunciò in merito considerando forse il fastidio ed il danno subìto come dati di fatto già determinati dal giudice precedentemente adito.

Infine l’attore affermò che il convenuto costruì il porcile <<maliciously intending to deprive the plaintiff of the use and profit of his house>>. La Corte non diede peso a queste parole considerando l’espressione maliciously intending come un retaggio del writ of trespass e quindi attribuendole un valore soltanto rituale. Infatti l’antica nuisance non ha mai considerato l’elemento soggettivo dell’illecito così come è inteso oggi.

L’autorità dei commentatori di questo caso, Coke nei Reports e Blackstone nei Commentaries, fecero della sic utere tuo una regola mai posta seriamente in discussione in Inghilterra ed in U.S.A. per più di duecentocinquanta anni dal William Aldred’s Case.

In Inghilterra fino al XIX secolo la sic utere tuo non è stata mai sostanzialmente posta in discussione ; in America alcune Corti adottarono timidamente un balancing approach ma queste decisioni non ebbero una particolare influenza. In effetti, alcune giurisdizioni americane conservarono fino al 1890 la sic utere tuo così come era alle origini. Solo oggi vi è traccia della teoria del bilanciamento di interessi in quasi ogni giurisdizione degli Stati Uniti. Il dominio esistente nelle Corti della teoria del balancing approach è dovuto, sia in Inghilterra che in America, all’autorità del caso St. Helen Smelting Co. v. Tipping che ne è considerato l’origine storica.

Qualsiasi attività umana ha un costo che presenta dei parametri diversi a seconda del campo in cui essa si esplichi. I costi dell’attività produttiva sono costituiti dal lavoro impiegato, dai consumi di materie prime, dall’usura dei mezzi di produzione e dal consumo del bene ambiente. Dunque sarà compito della comunità valutare i costi di produzione ed i benefici che se ne traggono per prendere la decisione più conveniente per il raggiungimento del maggior grado possibile di benessere sociale. Proprio in ciò consiste il bilanciamento degli interessi in gioco nel conflitto creatosi, ad esempio, tra il titolare di una industria chimica che emette vapori nocivi ed il soggetto o i soggetti che usano e godono dei fondi confinanti, sottoposti agli effetti degli scarichi: questo bilanciamento serve a verificare quale interesse sia più utile favorire per la comunità.

La teoria del balancing test approda definitivamente nelle Corti nel 1865, in pieno sviluppo industriale, quando i postulati del liberalismo classico diventavano predominanti. Era l’epoca del lasseiz faire e le Corti difficilmente, nel contemperamento degli interessi, non privilegiavano nelle cause per nuisance le ragioni della produzione e dello sviluppo industriale. Tutto ciò probabilmente perchè non erano ancora ben chiari, e cominciarono ad esserlo veramente solo dopo l’inizio dell’ <>, gli effetti sull’uomo di un’ambiente insalubre ed i conseguenti costi sociali in termini di malattie e diminuzione della qualità della vita.

§ 4. a) La sostanzialità del danno.

Il requisito della sostanzialità è sempre stato parte integrante della nuisance law; la legge non può fornire tutela alle “inezie” ai capricci ed alle particolari idiosincrasie; pertanto l’interferenza negli interessi dell’attore deve essere “reale ed apprezzabile” perché questi possa avere qualche possibilità di successo nell’azione. L’odore di cucinato occasionalmente trasportato dal vento, un soffio di fumo (10), il temporaneo inquinamento di un pozzo con del fango (11), un brutto ma innocuo insediamento industriale, non sono dei fastidi all’uso ed al godimento della terra tali da assurgere al livello di nuisance (12).

Importanti per la determinazione dei parametri di riferimento sono la pubblica opinione ed i bisogni della collettività che il giudice tiene sempre ben presenti nella decisione.

La sostanzialità del danno non è quasi mai messa in discussione se essa riguarda la condizione fisica del fondo dell’attore (13) oppure quando vi sia un danno attuale alla salute dell’uomo sano. Tuttavia quando il fatto causativo coinvolge degli aspetti meno oggettivi e più personali, occorre un termine di riferimento, uno standard: questo standard è fornito dalla considerazione della normal person in the community (14).

Utilizzando la finzione legale della normal person si pone una barriera preclusiva alle istanze fatte dalle persone con particolari idiosincrasie. Spesso però, alla “persona normale” ci si appella anche per negare tutela ai soggetti che per la loro particolare condizione di salute sono più esposti e vulnerabili degli altri (15).

Questo è certamente un problema spinoso: ci domandiamo infatti se sia conforme a giustizia considerare come termine di paragone “l’uomo normale”, piuttosto che tenere presente “la vittima così come è stata colpita dal danno”; e ancora se sia giusto che la legge invece di aumentare il grado di tutela dei soggetti più deboli, renda questa debolezza una circostanza esimente per chi cagiona il danno.

Rodgers (16) afferma che è teoricamente possibile , secondo le indicazioni del Restatement, commettere un omicidio immettendo rumori molesti o sostanze inquinanti, normalmente tollerabili, in un fondo in cui vive un soggetto ad esse sensibile (perchè malato di cuore o di asma ad es.) ed allo stesso tempo evitare la responsabilità civile per nuisance.

Negli ultimi anni si è però diffusa nelle Corti la tendenza a non equiparare la vulnerabilità all’anormale sensibilità, partendo dalla considerazione che l’azione per nuisance sia un’azione posta a tutela del singolo proprietario che può essere vulnerabile in un modo diverso da quello della persona normale. Nel caso Lunda v. Matthews (17) fu provato che le emissioni inquinanti di uno stabilimento di cemento avevano aggravato i problemi respiratori dell’attore e sulla base di ciò il convenuto fu condannato per nuisance. In questo caso, che per quanto detto in precedenza non dovrebbe rientrare nello standard della sostanzialità del danno, viene operata l’importante distinzione tra anormale sensibilità e particolare vulnerabilità (18).

Un’altro esempio della tendenza a mitigare l’influenza del criterio della normalità è offerto dal caso Langan v. Velicopters Inc.(19) in cui fu condannato per nuisance il convenuto che spruzzando alcuni insetticidi investì anche alcuni campi coltivati biologicamente, ossia senza l’uso di sostanze chimiche. Questo, secondo l’impostazione tradizionale, sarebbe certamente stato un caso di anormale sensibilità (negli anni settanta, quando avvenne il fatto, erano ancora pochissime le coltivazioni cd. biologiche e limitato il loro mercato) ma fu considerato nuisance: <nuisance tutela il proprietario nell’esercizio sul fondo di qualsivoglia attività e quindi il danneggiato può esperire azione>>.

§ 5. b) Le anticipatory nuisances.

Nel caso Town of Hokes Bluff v. Butler (20) i proprietari di cinquanta case situate in una zona a rischio per le alluvioni agirono contro coloro che intendevano costruirvi un sistema di bacini idrici; agli attori fu riconosciuta una anticipatory nuisance.

Normalmente i rimedi prestati dai sistemi della responsabilità civile sono utilizzati quando un danno si sia già verificato. Invece nel caso dell’anticipatory nuisance, il danno è solamente potenziale anche se, dati i presupposti esistenti, molto probabile.

Nel caso sopra indicato la Corte sostenne che una nuisance si sarebbe certamente verificata se il sistema di bacini fosse stato costruito. Lo stesso si può dire per il caso Conner v. Smith (21) in cui la Corte affermò che l’attività di uno stabilimento per il trattamento dei pellami avrebbe sicuramente costituito una nuisance per gli abitanti del circondario benché l’imprenditore avesse fatto di tutto per convincere il giudice che la fabbrica non avrebbe operato nella <> di quella che precedentemente era stata chiusa.

Le anticipatory nuisances sono dirette quindi alla prevenzione piuttosto che alla riparazione del danno. Le Corti devono prevedere gli effetti di una certa attività fondandosi su dati oggettivi e quindi stabilire se essa, date le condizioni, costituirà una nuisance. Ovviamente in questi casi non vi sarà condanna al risarcimento di danni che non si sono ancora verificati, ma una injunction a difesa della proprietà consistente nel divieto di proseguire o di porre in essere attività dichiarate anche solo potenzialmente dannose.

§ 6. c) La continuità dell’evento lesivo.

La continuità dell’evento lesivo è un fattore di fondamentale importanza nella valutazione di un caso di nuisance; infatti non si ha nuisance quando vi sia un singolo evento lesivo non ripetuto nel tempo.

La questione posta in questi termini è molto semplice. A complicare la vita degli interpreti è intervenuto però il 2d Restatement che in una nota (22) indica due casi in cui la categoria della nuisance è applicata anche se l’evento dannoso è di breve durata e non ripetuto. Questi sono il caso di esplosione di un edificio dell’attore e il caso di distruzione di un raccolto causata da pesticidi spruzzati su un campo per pochi minuti.

§ 7. Due casi interessanti: Boomer v. Atlantic Cement e Spur Industries v. Del E. Webb Development.

Nel caso Boomer v. Atlantic Cement Co. (23) v’è un classico esempio di nuisance. Gli attori agirono in giudizio contro l’Atlantic Cement che costruì un insediamento industriale nelle vicinanze delle loro terre. Essi tentarono di bloccare l’attività della fabbrica per mezzo di una injunction e chiesero il risarcimento dei danni fino ad allora sofferti; infatti gli effetti del processo produttivo sull’ambiente circostante, sotto forma di fumo, polveri e vibrazioni, impedivano il normale uso e godimento della terra da parte degli attori. La Corte in risposta alle domande dei danneggiati stabilì che il danno complessivamente subìto dagli attori era di piccola entità in confronto al valore complessivo della fabbrica. Inoltre negò l’injunction motivando così la decisione: vietare l’esercizio dell’attività produttiva per impedire un ulteriore inquinamento, avrebbe costretto la Atlantic Cement a chiudere l’insediamento industriale che del resto già utilizzava la migliore tecnologia allora disponibile per l’abbattimento delle emissioni nocive.

La Corte valutò l’opportunità di tutelare gli attori e dare allo stesso tempo la possibilità al convenuto di sviluppare nuovi sistemi di sicurezza contro le emissioni inquinanti, prospettiva che si sarebbe resa possibile concedendo l’injunction richiesta ma differendo i suoi effetti ad una data futura. Questa soluzione fu scartata poiché vi era incertezza sugli effettivi progressi che l’Atlantic avrebbe potuto compiere da sola nel campo della ricerca delle soluzioni che consentono l’abbattimento delle emissioni nocive; inoltre si affermò che se non si fosse deciso in tal senso, la sentenza sarebbe stata vessatoria per l’Atlantic rispetto alle altre compagnie che operavano nello stesso settore: l’Atlantic non poteva essere da sola oberata dell’onere di compiere dei progressi in un campo che avrebbe dovuto invece riguardare l’industria cementizia nel suo complesso.

Infine fu deciso che l’injunction sarebbe stata concessa se il convenuto non avesse pagato i permanent damages agli attori come ristoro della totale perdita economica presente e futura del valore delle loro proprietà. Quest’ultimo punto della sentenza suscitò le perplessità di un giudice dissenziente che la paragonò ad una licenza di inquinare concessa alla compagnia previo il pagamento di un prezzo; infatti una volta risarciti i danni l’incentivo ad alleviare il fastidio sarebbe cessato.

Un altro caso interessante è Spur Industries v. Del E. Webb Development Co.(24). Nel 1957 Del Webb iniziò ad ovest di Phoenix la costruzione di un complesso immobiliare chiamato Sun City; dal 1967 lo sviluppo progressivo delle costruzioni spinse l’abitato fino a ridosso del fondo confinante di proprietà delle Spur Industries che vi svolgevano alcune delle proprie attività già da alcuni anni prima che Webb giungesse nell’area. Egli lamentò che l’attività delle Spur Industries comportava una nuisance poiché provocava la presenza di mosche e cattivi odori in alcune zone di Sun City. Alcuni residenti non potevano godere dell’ambiente naturale che Webb aveva reclamizzato ed il costruttore era danneggiato inoltre dal fatto di dover vendere le case ad un prezzo minore a causa delle immissioni fastidiose.

La Corte riscontrò nel caso in specie sia una public che una private nuisance. Infatti Webb dimostrò di aver subìto, con la perdita nelle vendite, uno special damage.

La sentenza ingiunse a Spur di interrompere le attività che avevano fino ad allora procurato il fastidio agli abitanti di Sun City. Tuttavia Webb non fu considerato dai giudici libero dalla responsabilità, poichè aveva concorso egli stesso a causare i fastidi con la decisione di collocare Sun City in quella zona. Dunque Webb, per ottenere l’injunction contro Spur a favore degli abitanti di Sun City, doveva indennizzare le Spur Industries Co. delle spese occorse per spostare l’attività secondo la teoria del coming to the nuisance.

Nei due casi sopra considerati i giudizi sono stati il frutto di un balancing of interests che ha visto nella prima controversia prevalere le ragioni del convenuto e nella seconda le ragioni dell’attore. Infatti in Boomer la Corte ritenne socialmente più utile sfavorire gli attori piuttosto che i proprietari dell’insediamento industriale, mentre nel secondo Spur fu costretto a spostare la sua attività che disturbava il vicino complesso residenziale. Oltre alla utilità sociale, che per alcuni aspetti ne è un riflesso, le Corti presero in considerazione anche il valore economico delle attività svolte.

Nella scala dei valori da confrontare nel procedimento di bilanciamento vediamo inseriti in questi due casi: lo stato del luogo e la conseguente considerazione di chi vi fosse arrivato per primo (teoria del coming to the nuisance); l’elemento del possibile controllo tecnologico del danno e quindi, seppur parzialmente, l’aspetto del comportamento delle parti per evitarlo; gli interessi della comunità; gli interessi dell’economia e quindi dello Stato.

Quelli sopra elencati sono pure gli elementi che, insieme alla gravità del danno ed alla sua qualità (di danno alla persona ad es.), servono ad identificare la condotta umana: se l’uso della terra sia nei limiti della ragionevolezza e quindi lecito, oppure oltrepassi tali limiti cadendo nel campo dell’illiceità.

§ 8. Il ragionevole uso della terra.

Nei tipici casi di nuisance esiste un conflitto di interessi tra Tizio che ha il diritto di fare un uso ragionevole della terra e Caio che ha il diritto di godere e fare uso della proprietà senza interferenze altrui. Questi due diritti in contrasto sono interdipendenti ed ambedue degni di tutela da parte dell’ordinamento: non sarebbe conforme a giustizia farne prevalere sic et simpliciter uno rispetto all’altro; è necessario che venga fatto un bilanciamento.

La vita in una società organizzata comporta necessariamente alcuni sacrifici. Nel caso in specie Caio deve sopportare un certo fastidio derivante dall’attività di Tizio che deve usare della proprietà in modo da non recare un danno irragionevole ad altri; ciò in conformità all’antica regola sic utere tuo ut alterum non laedas. La nuisance law è costellata da una lunga serie di aggiustamenti per limitare i reciproci diritti e privilegi dei soggetti che entrano in conflitto. In sede giurisdizionale le Corti valutano comparativamente gli opposti interessi affinché si accerti se la gravità del danno subìto dall’attore sia controbilanciata dall’utilità della condotta del convenuto (25). In questo processo valutativo si devono tener contemporaneamente presenti molti fattori che, se presi singolarmente, di rado sono risolutivi (26).

La gravità del danno è direttamente proporzionale all’estensione ed alla durata dell’interferenza. In questo modo Caio può essere obbligato a subire una noia minore – una sgradevole presenza vicino alla sua casa, una piccola quantità di fumo e rumore, oppure un disturbo temporaneo – quando un fastidio di maggiore intensità gli darebbe la possibilità di agire vittoriosamente in giudizio.

Anche la caratteristica del danno ha la sua importanza; infatti le Corti sono più propense ad accordare un danno al soggetto che ha subìto un physical damage alla proprietà piuttosto che un solo fastidio personale.

Il valore sociale dell’attività svolta o della destinazione d’uso assegnata alla terra ricopre un importantissimo ruolo nel processo decisionale delle Corti ; così un insediamento industriale di valore medio-basso può essere svantaggiato rispetto ad un complesso abitativo (27).

L’utilità dell’attività dannosa è senza dubbio determinata dal valore che la comunità le attribuisce. Lo stile di vita delle società contemporanee ha ormai creato dei bisogni che devono essere assolutamente soddisfatti per il benessere sociale: le centrali elettriche, le acciaierie, le industrie chimiche, le automobili e molte altre cose, sono considerate necessarie. Quindi l’inevitabile costo che comporta questo stile di vita è ben tollerato dalla comunità. Ovviamente, nella fattispecie da noi considerata, coloro che maggiormente ne fanno le spese sono quelli che hanno un interesse situato nelle vicinanze di queste installazioni. La comunità a questo punto richiede al singolo, che oggettivamente subisce un danno, di sacrificarsi per il bene comune e dunque di accettare qualche svantaggio o fastidio; solo quando il danno risulterà eccessivo rispetto all’utilità sarà concessa azione e quindi tutela. Pertanto l’utilità dell’attività dannosa innalza la soglia della ragionevolezza, ovvero il limite entro il quale l’interesse individuale è sacrificabile per il bene comune. In questo modo l’abbaiare di un cane, insignificante dal punto di vista dell’utilità sociale, procurando una noia infinitamente piccola rispetto ai fumi nocivi, causerà al padrone dell’animale una probabile condanna al risarcimento dei danni per nuisance che invece in moltissimi casi sarebbe risparmiata al titolare di un insediamento industriale. In sintesi: quando una condotta è indifendibile dal punto di vista dell’utilità sociale vi sono molte probabilità di ottenere una condanna per nuisance.

Infine un fattore determinante è costituito dalla possibilità pratica di limitare o prevenire il danno compiendo degli atti ragionevoli (28).

Malgrado la varietà degli elementi da esaminare nel corso del processo decisionale, la considerazione decisiva è data, in moltissimi casi, dalla natura del luogo e dalla sua destinazione. Colui che agisca in giudizio per una presunta nuisance causata dalle emissioni nocive provenienti da uno stabilimento chimico non avrà ovviamente azione e tutela se la sua abitazione è situata in una zona industriale a meno che il danno non sia irragionevolmente grave.

Le Corti sono sovente chiamate ad individuare la destinazione delle zone in cui avvengono i fatti lesivi; questa operazione viene svolta con molta cautela poiché il carattere di un distretto può modificarsi nel corso degli anni.

Nel corso degli anni possono modificarsi altresì i parametri di riferimento che servono per misurare l’utilità sociale di una certa attività. Questo è il fenomeno cui si è assistito a partire dalla fine degli anni sessanta nelle Corti degli Stati Uniti (29) quando si è iniziato <> (30).

Tutti i fattori sopra esaminati devono essere posti all’interno della scala dei valori per poter decidere che cosa sia ragionevole secondo le circostanze.

§ 9. L’onere della prova

Il problema dell’assolvimento dell’onere probatorio investe tre aspetti: quello della colpa, quello della prova del danno, quello della prova del nesso di causalità.

Coloro che attribuiscono minore rilevanza all’efficienza dell’azione di nuisance come rimedio per la tutela dei valori ambientali si appigliano proprio all’onere della prova per muovere le più aspre critiche.

Per quanto riguarda il nesso di causalità non vi sono certamente problemi quando in una certa zona il soggetto chiamato in giudizio sia l’unico a svolgere un’attività potenzialmente inquinante; nel caso in cui le immissioni si verifichino in una località in cui le attività potenzialmente nocive siano più d’una la situazione per l’attore si complicherebbe, in special modo se egli non disponga dei mezzi economici per usufruire di tecnologie adatte alle rilevazioni necessarie.

Le Corti statunitensi richiedono che il nesso causale appaia “ragionevolmente probabile” secondo una regola di prevalenza della prova (preponderance of the evidence rule (31)); esse pretendono che l’esistenza del rapporto causa-effetto sia più probabile della sua inesistenza, sebbene poi non vi sia accordo sui termini del giudizio di prevalenza. Talvolta le Corti si accontentano della prova su una base puramente statistica; talaltra richiedono prove più specifiche. Il giudizio conduce ad una soluzione rigidamente alternativa, in cui si ammette integralmente, oppure si nega totalmente, il nesso di causalità e quindi la responsabilità, a seconda di quale sia la prova prevalente (32).

Questo sistema appare eccessivamente oneroso per le ragioni dell’attore (33) e di ciò sono consapevoli anche le Corti che in alcuni casi hanno cercato, trovandole, delle soluzioni diverse. E’ il caso della teoria della c.d. alternative liability (34) simile all’istituto di diritto tedesco della alternative kausalitat (§ 830 B.G.B.); secondo tale teoria tutti sono solidalmente chiamati al risarcimento (35) quando più individui abbiano compiuto le medesime azioni ma è impossibile indicare quale di esse abbia effettivamente provocato il danno. Sviluppo e temperamento della regola è la considerazione della probabilità del rischio proporzionata alla produzione ovvero alla durata dell’attività (36). Ovviamente negli episodi di inquinamento la alternative liability funziona se tutti i soggetti che producono emissioni nocive utilizzino la stessa tecnologia. Infatti non è detto – anzi è improbabile – che l’impresa marginale, che utilizza tecnologie superate e perciò meno pulite, inquini meno dell’impresa leader nella stessa produzione, pur avendo un livello di produzione inferiore.

La prova del danno, ovvero che il fastidio sia eccessivo o irragionevole, necessita anch’essa della technological evidence che non sempre è alla portata di tutti; a ciò si aggiunga il fatto che non sempre gli effetti nocivi si manifestano in breve tempo (è il caso ad esempio dell’immissione di particelle infinitesimali radioattive).

Per quanto riguarda invece la colpa è noto quale ruolo abbia la rimeditazione dell’elemento psicologico dell’illecito nella letteratura americana d’oggi ed è altresì noto che la tendenza maggioritaria attribuisce ai modelli di strict liability un carattere di maggiore efficacia rispetto ai sistemi tradizionali (37).

Il tort of nuisance non è certo indenne da tale processo di rivisitazione e di ritorno alle origini: ormai <<è pacifico che chi agisce sostenendo che il convenuto è colpevole di provocare una nuisance non deve provarne la colpa>> (38) sebbene non manchino le decisioni giurisprudenziali nell’opposto senso.

Tuttavia se lo si considera nel suo complesso il problema dell’onere della prova è ancora un ostacolo difficile da abbattere.

Mario Sabatino (1998)

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NOTE

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1 C. Fifoot, History and Sources of the Common Law, 1949.

2 F. Pollock & F. Maitland, The History of English Law.

3 Bracton, On the Law and Customs of England, 1968.

4 9 Coke 57b, 77 Eng. Rep. 816 (K.B. 1611).

5 R.W. Findley, D.A. Farber, Common Law Remedies; in Environmental Law, 1983.

6 V. 2d Restatement, On Torts, § 708 to end.

7 77 Eng. Rep. 816, K. B. 1611.

8 11 Eng. Rep. 1483, H. L. 1865.

9 Coquillette D.R., Mosses from an Old Manse: Another Look at Some Historic Property Cases About the Environnement, in Cornell Law Review, June 1979 vol. 64.

10 Holman v. Athens Empire Laundry Co., 1919, 149 Ga.345, 100 S.E. 207; Reynolds v. Community Fuel Co., 1949, 309 Ky. 716, 218 S.W.2d 950. Dicono i commentatori che in questo caso sembrava vi fossero gli estremi della sostanzialità, ma questa fu esclusa dal fatto che i testimoni in giudizio affermarono di non aver mai avuto nulla da obiettare sul fumo e sulla polvere creata dall’attività del convenuto.

11 Taylor v. Bennet, 1836, 7 C.6 P. 329, 173 Eng. Rep. 146.

12 Una serie di casi è indicata dal 2d Restatement, On Torts.

13 Jost v. Dairyland Power Co-op., 45 Wis.2d 164, 172 N.W.2d 647, 1970: il danno ad un raccolto di erba medica fu considerato sostanziale; Whalen v. Union Bag 6 Paper Co., 208 N.Y. 1, 101 N.E. 805, 1913: i danni ad una fattoria provocati da una cartiera furono considerati sostanziali e fu assegnata la cifra di 100 dollari all’anno a titolo di risarcimento.

14 < >, Joyce, Nuisances, 1906, § 20.

15 Rodgers Jr., Environmental Law, vol 1, West Publish., 1986.

16 Rodgers Jr., op. cit, supra.

17 46 Or. App. 701, 613 P2d 63, 1980.

18 Non è forse normale, rispetto alla sua specifica condizione, la sensibilità agli scarichi nell’aria di un malato di enfisema polmonare?

19 88 Wn. 2d 855, 567 P2d 218, 1977.

20 Nel Prosser, un autorevole manuale sul diritto dei torts degli Stati Uniti, non v’è ad esempio ancora traccia di questa nuova tendenza.

21 404 So. 2d 623, Ala. 1981.

22 Restatement, Second, Torts, Nota 1.

23 26 N.Y. 2d 219, 309 N.Y.S.2d 312, 257 N.E.2d 870, 1970.

24 108 Ariz. 178, 494 P.2d 700, 1972.

25 Restatement of Torts §§ 826-831. Johnson v. Drysdale, 1939, 66 S.D. 436, 285 N.W. 301; NcCarty v. Natural Carbonic Gas Co., 1907, 189 N.Y. 40, 46, 81 N.E. 549, 550 ecc..

26 Il carattere del vicinato: Jedneak v. Minneapolis General Elec. Co., 1942, 212 Minn. 226, 230, 4 N.W.2d 326, 327, 328; la natura della cosa sulla quale si riversa il fastidio: Hofstetter v. Myers Inc., 1951, 170 Kan. 564, 228 P.2d 522; la prossimità dell’agente fastidioso Hasslinger v. Village of Hartland, 1940, 234 Wis 201, 290 N.W. 647; la frequenza e la continuità del fastidio Hoffstetter, come sopra; la natura e l’estensione del danno Schott v. Appleton Brewery Co., Mo. App. 1947, 205 S.W.2d 917; la volontà di prevenire il danno Godard v. Babson-Dow Mfg. Co. 1943, 313 Mass. 280, 47 N.E.2d 303; se l’attività sia stata svolta nell’unico posto possibile Robinson v. Westman, 1947, 224 Minn 105, 29 N.W.2d 1; l’importanza dell’attività del convenuto per la comunità, Soukoup v. Republic Steel Corp. 1946, 78 Ohio App. 87, 66 N.E.2d 334; l’ammontare dell’investimento del convenuto, City of San Antonio v. Camp Warneeke, Tex.Civ. App. 1954, 267 S.W.2d 468; la durata dell’attività, Waschak v. Moffat, 1953, 173 Pa.Super, 209, 96 A.2d 163.

27 Brede v. Minnesota Crushed Stone Co., 1919, 143 Minn. 374, 173 N.W. 805.

28 Al titolare di una industria manufatturiera non può essere richiesto di utilizzae sistemi sconosciuti o dalla dubbia efficacia: Grzelka v. Chevrolet Motor Car Co., 1938, 286 Mich. 141, 281 N.W. 568.

29 v. Maloney, Judicial Protection of Environment: A New Role for Common Law Remedies, in Vanderbilt Law Review, 1972.

30 v. Bessone, Roppo, Strumenti amministrativi e principi di tort law nei programmi di tutela dell’ambiente, Foro Padano, 1974, pg 74.<>. v. nota 20, op cit., <<così>>.

31 McCormick, Handbook of the Law of Evidence, II ed., St Paul Minn., 1972, p. 793.

32 Rosemberg, The Causal Connection in Mass Exposure Cases: A “Public Vision” of the Tort Systemn in 97 Harv, L. Rev., pag. 858, 1983-1984.

33 Tanto che alcuni studiosi tra cui Estep (v. Radiations Injuries and Statistics:: The Need for a New Approach to Injury Litigation, in 59 Mich.L.Rev., pg. 259, 1960-1961) sono a favore di strumenti diversi dalla responsabilità civile.

34 Summers v. Tice ,33 Cal. 2nd 80, 199 P.2nd 1, 1948.

35 La teoria è accolta come regola anche dal 2nd Restatement, § 433 B, sub (3).

36 Sindell v. Abbot Laboratories, 26 Cal. 3d 588, 163 Cal. Rptr. 132, 607 P2d 924.

37 Alpa, Bessone, Gambaro, Aspetti privatistici della tutela dell’ambiente, in AA.VV. La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato, a cura di Gambaro, Milano, 1976.

38 Alpa, Bessone, Gambaro, supra.

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